Lo Statuto

Associazione Culturale “ACQUARIO DELLA MEMORIA”

STATUTO

1. COSTITUZIONE E SEDE E’ costituita in data 31 ottobre 2008 l’Associazione Culturale denominata “ACQUARIO DELLA MEMORIA”, con sede in Via Battelli 29/A a Pisa. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

2. CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione assume quali principi fondanti l’apartiticità e la laicità. L’associazione si impegna a operare sul territorio senza alcun pregiudizio di ordine economico, sociale, culturale, politico, razziale, sessuale, ideologico o religioso. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché alla accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari. L’Associazione, nell’ambito dei fini previsti dallo Statuto, può articolarsi in Centri distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale che acquisiscono lo status di Sezioni. Carattere peculiare dell’associazione è il tentativo di coniugare tre aspetti: •    l’attenzione alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito dei linguaggi artistici e audiovisivi, in particolare attraverso lo sviluppo e l’utilizzo creativo di tecnologie interattive e multimediali; •    l’approfondimento e lo studio di temi storici e sociali, con l’obiettivo di promuovere letture critiche, non superficiali e non univoche del passato e del presente; •    una costante spinta verso il coinvolgimento di un pubblico vasto e trasversale, con l’obiettivo di evitare gli eccessi di semplificazione e di coniugare divulgazione e approfondimento, emozione e riflessione critica.

Temi privilegiati delle attività dell’associazione sono quelli della salvaguardia e della trasmissione della MEMORIA, secondo questo assunto di fondo: la MEMORIA del passato – quella della Storia, nazionale e internazionale, che disegna la fisionomia dei popoli, e quella “locale”, relativa alla “microstoria”, sedimentata nella vita quotidiana, nelle tradizioni orali, nei territori e negli insediamenti – è una componente essenziale dell’identità sia dei singoli individui che di qualsiasi colletività. Riteniamo che nella mancanza di memoria – a lungo e a breve raggio – risieda uno dei principali punti di debolezza dell’opinione pubblica e del comune sentire della società contemporanea. Pertanto la MEMORIA deve essere considerata come un vero e proprio patrimonio, da tutelare e salvaguardare non solo per ragioni di carattrere culturale, ma anche perchè è proprio sull’esistenza di una memoria storica condivisa che si fonda la coscienza civile di ogni società politicamente matura e consapevole. La MEMORIA non è un bene solido e imperituro, ma una sostanza fluida e ondivaga, da difendere costantemente e maneggiare con la massima attenzione, soppesando contraddizioni e sfasature, comparando differenze e punti di vista, perseguendo una battaglia costante contro l’oblìo e la mistificazione. Obiettivo fondante del progetto “ACQUARIO DELLA MEMORIA” è quello di sperimentare forme efficaci e innovative per trasmettere questo valore – in particolare alle giovani generazioni. In questa prospettiva crediamo che le tecnologie audiovisive e interattive possano contribuire a perpetuare le antiche modalità orali di trasmissione del sapere e dell’identità culturale, in una chiave moderna e coinvolgente, non necessariamente depauperata. Attività di base dell’associazione saranno pertanto la raccolta di documenti e testimonianze, la creazione di un archivio multimediale aperto e dinamico, la realizzazione di laboratori didattici, film, documentari, videoinstallazioni, mostre e musei  interattivi che possano rendere “vivo” e comunicativo il materiale raccolto.

3. DURATA DELL’ASSOCIAZIONE La durata dell’Associazione è illimitata.

4. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE Scopi dell’Associazione sono quelli di: •    raccogliere documenti (immagini di repertorio, filmati privati, fotografie, scritti pubblici e burocratici, corrispondenza e  diari privati, editoria d’epoca); •    produrre immagini e testimonianze (fotografie, filamti, interviste) volti alla salvaguardia e trasmissione della memoria; •    archiviare il materiale in un data-base digitale aperto e dinamico; •    organizzare e promuovere attività volte a rendere “vivo” e comunicativo il materiale raccolto, in particolare iniziative di carattere culturale e sociale quali: produzione di documentari e film, realizzazione di videoinstallazioni, mostre, siti web, incontri, dibatitti, seminari, pubblicazioni, spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; •    organizzare e promuovere iniziative finalizzate all’approfondimento e alla riflessione riguardo a tematiche culturali, artistiche, storiche, sociali e politiche attraverso ricerche, studi, documentazioni, laboratori, attività didattiche, mostre, siti web, viaggi, corsi, convegni, conferenze, seminari, istituzione di mediateche e musei, festival, concorsi, rassegne, trattenimenti ricreativi, attività sportive. Per il raggiungimento di detti scopi l’Associazione potrà sia far ricorso alle professionalità dei suoi soci, sia rivolgersi – a seconda dei casi – a operatori, consulenti, fornitori, aziende, distributori, enti pubblici e privati, secondo le vigenti norme di legge che regolamentano i vari settori di attività. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statutari. A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione sarà attiva nei seguenti ambiti: cinema, video-documentazione sociale, video-installazioni, video-arte, formazione, fotografia, teatro, tv, web, sceneggiatura, teoria e tecnica della comunicazione visiva, educazione all’immagine, pittura e disegno, scrittura e narrazione illustrata. L’Associazione potrà ricorrere sporadicamente ad  altre attività volte al reperimento di fondi utili al perseguimento dei propri scopi, come, a titolo esemplificativo: organizzazione di eventi, concerti, cene sociali, feste, spettacoli, realizzazione e distribuzione di prodotti audiovisivi, editoriali, di abbigliamento. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, artistica e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

5. SOCI Requisiti dei Soci Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri che ne facciano domanda. Potranno inoltre essere Soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi assimilabili a quelli dell’Associazione Culturale “Acquario della Memoria”. Potranno, infine, essere Soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi similari. I Soci saranno classificati secondo le seguenti categorie: Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nominati nell’atto costitutivo; Soci Onorari: quelli che per la loro personalità, o per attività svolte a favore dell’associazione, ne hanno sostenuto in forme ideali o economiche lo sviluppo e la valorizzazione; Soci Ordinari: quelli che partecipano attivamente alle iniziative dell’Associazione e che offrono la loro collaborazione nell’organizzazione e nella coordinazione delle attività associative. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ammissione dei Soci L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è ratificata con delibera del Consiglio Direttivo. Doveri dei Soci L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto nonché i regolamenti relativi all’attività sociale ed ogni provvedimento emesso dagli organi direttivi. Sono tenuti al puntuale e regolare pagamento delle quote associative – se previste – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Socio che non adempie agli obblighi di cui sopra o che con il suo comportamento arrechi danno al buon nome od agli interessi della Associazione può essere radiato su delibera del Consiglio Direttivo. Perdita della qualifica di Socio La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi: a)    per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno; b)    per decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c)    per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; d)    per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; e)    per ritardato pagamento delle eventuali quote associative; f)    per decesso.

6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Organi dell’Associazione sono: •    l’Assemblea; •    il Consiglio direttivo; •    il Presidente; •    i Vice-Presidenti; •    il Tesoriere; •    il Collegio dei Revisori.

7. ASSEMBLEA DEI SOCI Partecipazione all’Assemblea L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i Soci in regola. Convocazione dell’assemblea L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a)    per decisione del Consiglio Direttivo; b)    su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, con comunicazione via web, telefonica o cartacea, a tutti i Soci. Costituzione e deliberazioni dell’assemblea L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di partecipazione. In seconda convocazione essa è validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti di volta in volta da un Segretario designato fra i presenti dall’Assemblea stessa. L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto devo essere accettate da tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti, astenuti dal voto. Forma di votazione dell’Assemblea L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; la votazione non può essere effettuata in alcun caso a scrutinio segreto. Compiti dell’Assemblea All’Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a)    discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b)    eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; c)    fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali quote associative nonché la penale per i ritardati versamenti; d)    deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; e)    deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; in sede straordinaria: f)    deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; g)    deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; h)    deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione; i)    deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a)    deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; b)    predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza; c)    deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; d)    dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; e)    in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; f)    deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci; g)    deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci; h)    nominare i Vice-Presidenti e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di consulenti e commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composti da Soci e non Soci. Votazioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Composizione e carattere del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 3 membri nominati dall’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno: uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno, fino a dimissioni o revoca e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi Membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi possono essere conferite dal Presidente a uno o più Consiglieri o Soci. Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di 2 volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e da un segretario di seduta scelto di volta in volta dai consiglieri.

9. PRESIDENTE Compiti del Presidente Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioniì da uno o più vice-presidenti. Il Presidente può delegare – con comunicazione scritta ratificata dal Consiglio Direttivo – ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Elezione del Presidente Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 1 anno, fino a conclusione del mandato o fino a dimissioni o revoca. In caso di dimissioni o di impedimento grave giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

10. VICE-PRESIDENTE Il Vice-Presidente è responsabile unitamente al Presidente del perseguimento degli obiettivi dell’Associazione ed è garante della coerenza tra obiettivi perseguiti e attività svolte. Il Vice-Presidente promuove le relazioni con le istituzioni e gli organismi pubblici o privati con i quali l’Associazione stabilisce rapporti di collaborazione o dai quali riceve incarichi di lavoro. In particolare, per assicurare la realizzazione dello scopo sociale, la crescita e lo sviluppo della Associazione nonché la conoscenza delle iniziative attuate e delle proposte di attività, è responsabile della direzione e del coordinamento delle attività a lui specificatamente attribuite dal Consiglio Direttivo. Elezione del Vice-Presidente Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica 1 anno fino a conclusione del mandato, o fino a dimissioni o revoca. Il Consiglio può designare più di un Vice-Presidente.

11. TESORIERE Il Tesoriere gestisce il patrimonio e tiene il bilancio dell’Associazione. Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al Tesoriere è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. Elezione del Tesoriere Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra uno dei suoi membri e dura in carica 1 anno fino a conclusione del mandato, o fino a dimissioni o revoca.

12. COLLEGIO DEI REVISORI L’Assemblea nomina ogni anno 3 Revisori dei conti. I Revisori coadiuvano e sorvegliano la gestione amministrativa dell’Associazione svolta dal Tesoriere, e ne riferiscono all’Assemblea. Il Collegio dei Revisori si raduna almeno una volta l’anno, nel mese che precede l’Assemblea ordinaria, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

12. FINANZE E PATRIMONIO Entrate dell’Associazione Le entrate dell’Associazione sono costituite: a)    Dalle eventuali quote e dai versamenti volontari dei Soci; b)    Da elargizioni, lasciti, donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili da parte di associati, di terzi, di Persone Fisiche od Enti Pubblici e Privati; c)    Da contributi, finanziamenti, sovvenzioni da parte della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle Regioni, da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni e da enti in genere, anche in base alle vigenti norme in materia; d)    Da attività di formazione finanziata; e)    Da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. Patrimonio della Associazione Il Patrimonio della Associazione è costituito: a)    dai beni immobili e mobili di proprietà comune della Associazione; b)    dai beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore della Associazione; c)    dagli incrementi o dai decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione. Il Patrimonio della Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito Diritti dei soci al patrimonio sociale Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. In nessun caso può darsi luogo alla restituzione di quanto versato nelle casse dell’Associazione sia a titolo di versamenti volontari, elargizioni, donazioni e lasciti, sia di contributi associativi.

13. NORME FINALI E GENERALI Esercizio sociale L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno l’esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 2009. L’Amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente, del Consiglio Direttivo e, se nominati, dei Revisori dei Conti. Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo alla Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L’Associazione è da ritenersi sciolta nel caso l’Assemblea non venga più riunita per un tempo superiore a 5 anni. Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.