Lo Statuto

Associazione Culturale “ACQUARIO DELLA MEMORIA”

STATUTO

ART 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“ACQUARIO DELLA MEMORIA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata. L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Relativo Registro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART 2. SCOPO, FINALITA E ATTIVITA

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  In particolare, l’Associazione assume quali principi fondanti l’apartiticità, la laicità, l’antifascismo. 

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di promuovere e organizzare eventi culturali, artistici e formativi con l’obiettivo primario di valorizzare il patrimonio culturale – materiale e immateriale – del territorio e della comunità. Fra i temi privilegiati delle attività dell’Associazione rientrano quelli della salvaguardia, della trasmissione e della narrazione della MEMORIA, considerata come patrimonio vivo e prezioso, da tutelare non solo per ragioni di carattere culturale, ma anche perché è proprio sull’esistenza di una memoria storica condivisa che si fonda la coscienza civile di ogni società politicamente matura, multiculturale e consapevole.

Attività di interesse generale di cui all’Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 perseguite dall’Associazione:

  • f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
  • i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.
  • k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE          ,SOCIALE E CULTURALE.
  • v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, E DELLA
  • z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
  • d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) NONCHÉ LE ATTMTÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ
  • h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE
  • n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (legge 11 agosto 2014, 125).
  • w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTIDEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, PROMOZIONEDELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEITEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n.53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n.244).
  • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia  e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 
  • j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle  normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per i] contrasto del lavoro infantile, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17 lettera o);
  • s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, 141, e successive modificazioni, di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs.117/17 lettera s);

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione sarà attiva nei seguenti ambiti: cinema, video-documentazione sociale, videoinstallazioni, video-arte, podcast, gaming, formazione, fotografia, teatro,tv, web, sceneggiatura, teoria e tecnica della comunicazione visiva, educazione all’immagine, pittura e disegno, scrittura e narrazione illustrata, arte, musica, danza. 

A titolo non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: 

organizzazione e promozione di iniziative finalizzate all’approfondimento, alla riflessione e alla fonnazione riguardo a tematiche culturali, artistiche, storiche, sociali e politiche attraverso ricerche, studi, documentazioni, laboratori, attività didattiche, mostre, siti web, viaggi, corsi, convegni, conferenze, seminari, istituzione di mediateche e musei, festival, concorsi, rassegne, intrattenimenti ricreativi, attività sportive, ludiche e gastronomiche.

promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, eventi, laboratori, seminari, stage, spettacoli al fine di diffondere la conoscenza della storia, dell’arte e della cultura, sia tra gli adultiche i giovani, come strumento di inclusione e di promozione dell’individuo e della collettività;

avviare iniziative culturali e sociali anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni e istituti di istruzione, al fine di stimolare, incentivare occasioni di aggregazione einclusione incentrati sul rapporto fra la storia e il presente e fra le generazioni

– predisporre centri di documentazione su temi storici, sociali, artistici;

organizzare corsi extrascolastici per giovani;

creazione di occasioni di integrazione e inclusione rivolta anche a persone con disabilità o a rischio

raccolta di documenti (immagini di repertorio, filmati privati, fotografie, scritti pubblici e burocratici, corrispondenza e diari privati, editoria d’epoca);

organizzazione e promozione di attività volte a rendere “vivo” e comunicativo il materiale, raccolto;

produzione di immagini e testimonianze (fotografie, filmati, interviste) volti alla salvaguardia etrasmissione della memoria;

archiviazione del materiale in un database digitale aperto e dinamico;

operare direttamente e per via mediata per la creazione e gli adeguamenti di idonee strutture e servizi. necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, come intrattenimento artistico, culturale e inclusivo.

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statutari.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, artistica e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ivi inclusa quella avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione e operata da parte del consiglio direttivo. 

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.

ART.3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dallaLegge. 

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (esibendo un documento valido di riconoscimento, che potrà essere trattenuto in copia dall’associazione).
  • la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo, o uno dei suoi membri appositamente delegato, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di am1mss1one deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. 

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art 5. Nonsono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri
Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione secondo il calendario, gli orari e le attività programmati;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati, in accordo con il consiglio direttivo, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di :

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’organo competente.

ART 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 6 ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • Organo di controllo (se ritenuto opportuno o d’obbligo di legge);
  • Organo di revisione (se ritenuto opportuno o d’obbligo di legge).

ART 7 ASSEMBLEA

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. 

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la datadella riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante è conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza (art. 24 c. 4 CTS) purché sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione ealla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.L. 18 del 17/3/2020 convertito in legge dalla L. 27/2020.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera]o scioglimento e 1a liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati e le eventuali quote associative annuali;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l’eventuale esclusione;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la tenuta dei libri sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa
  • nominare e revocare eventuali Responsabili di Sede e di Sezione, collaboratori, delegati;
  • conferire eventuali cariche onorarie o simboliche (ad esempio: soci onorari – le persone scelte fra coloro che hanno dato particolare contributo alla vita dell’associazione o abbiano particolari benemerenze. Fra i soci appartenenti alla categoria dei soci Onorari, il Consiglio Direttivo ha la facoltàdi nominare un Presidente Onorario, non facente funzioni né gravato da doveri istituzionali, la cuinomina è a tempo indeterminato, salvi la revoca da parte del Consiglio Direttivo o il IlPresidente Onorario potrà essere invitato ·alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, o dell’Assemblea dei soci; eventuali deroghe a quanto stabilito dalla presente lettera devono essere deliberate, all’atto della nomina, dal Consiglio Direttivo, e ratificate dall’Assemblea dei soci); 
  • conferire e revocare procure, mandati ed incarichi che possono anche implicare la rappresentanza dell’associazione

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice -civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che un componente lo ritenga opportuno. Esso è validamente costituito quando, invitati alla riunione con congruo anticipo tutti i consiglieri in carica, sia presente la maggioranza dei componenti. In presenza di tutti i suoi componenti, la riunione di riterrà val· anche in difetto di formalità di convocazione. Le delibere si intendono accettate quando ottengo voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione sarà rimes Garante ( qualora nominato), altrimenti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza purché sia consentito al Presidente o al Garante di accertare l’identità degli intervenuti, al segretario di percepire gli atti compiuti nella riunione, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 9  PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente • convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Gli altri consiglieri assumono la veste di vice-presidente, con esclusivo ruolo di rappresentanza, sostituendo il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART 10 ORGANO DI CONTROLLO

L’ORGANO di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D .Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti delr organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 11 REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART 12. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è costituito da:

A) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti con le risorse dell’Associazione;
B) beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, erogazioni liberali e lasciti.

ART 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 14 RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubbiici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  •  rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operabilità del Runts. 
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART 15 BILANCIO DI ESERCIZIO 

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza da] primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa. 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al tennne di ogni esercizio finanziario, il consiglio direttivo ba cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giornii prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come .le componenti patrimoniah con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinati in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.  Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART 16 BILANCIO SOCIALE 

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART 17 LIBRI 

L’Associazione deve tenere i seguenti libri, che possono essere registrati anche in formato digitale:

– libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– il registro degli eventuali volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura delI’organo cui si riferiscono.

ART 18 VOLONTARI 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite deJI’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei lintiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con 1′ Associazione.

ART 19 LAVORATORI 

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività – nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117 /2017 – non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART 20 SEDI SECONDARIE E RESPONSABILI DI SEDE 

L’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di sedi operative secondarie, destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell’Associazione, in modo tale da consentirne l’immediata riconoscibilità da parte dei soci. Presso ciascuna sede operativa, all’atto della sua istituzione, può essere nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale. Il numero di sedi operative è· illimitato. Il Responsabile di sede cura l’ordinaria amministrazione della sede assegnatagli, non assume poteri di rappresentanza dell’Associazione ed è tenuto a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, oltre che a vigilare sull’osservanza delle regole e dei principi dell’Associazione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espresse. La carica di Responsabile di sede ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione.

ART 21 SEZIONI 

L’Associazione, alla mente la pluralità dei fini, può suddividere lo svolgimento delle proprie attività all’interno di Sezioni dedicate al perseguimento specifico di una o più delle sue finalità istituzionali. Le Sezioni sono create dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più soci. Il numero delle Sezioni è ilJimitato. Ciascuna Sezione può esser dotata di tm proprio regolamento, emanato dal Consiglio Direttiv,o dell’Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ogni Sezione avrà uno o più Responsabili, nominati, a pena di nullità, dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione. Il Responsabile di sezione cura una o più delle attività dell’Associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, da cui riceve direttive. Il Responsabile di sezione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espresse. La carica di Responsabile di sezione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall’incarico.
Le sezioni possono avere sedi operative autonome. In questo caso, i soggetti designati avranno contestualmente ruolo di Responsabile di sede e di sezione. Nel caso uno o più soci propongano la creazione di una Sezione che abbia sede autonoma, dovranno garantire la disponibilità dei locali, delle utenze e delle attrezzature, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo. 

Le obbligazioni eventualmente assunte in autonomia dai Responsabili di sede o di sezione, senza delibera e autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile non impegnano in nessun modo l’Associazione, fatta salva l’eventuale ratifica in forma scritta a pena di nullità ai Responsabili di sede o di sezione può essere conferito poteri di spesa dal. Consiglio Direttivo. Se previsto all’atto della costituzione o successivamente, le sedi o le sezioni possono essere economicamente e finanziariamente autonome e della loro rendicontazione deve essere data evidenza nel bilancio dell’associazione. 

ART 22 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 

ART 23 RESPONSABILITA DELL’ASSOCIAZIONE 

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART 24 ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART 25 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART 26 NORMA TRANSITORIA 

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione alla piena operatività del Runts medesimo.
2. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART 27 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ( Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.